- 1 Aprile 2017
- Postato da: gianluca75
- Categoria: Notizie
L’Inail, con Circolare n. 13 del 15 marzo 2017, precisa che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nel corso dell’anno 2015, sia nel corso dell’anno 2016 potranno presentare entro il 31 marzo 2017 apposita domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.
La norma generale di riferimento è l’articolo 1, comma 292, della legge di stabilità 2016, che appunto dispone che le prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate anche agli eredi.
Come già stabilito nella circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13, resta fermo che gli eredi dei malati deceduti per la suddetta causa nel corso dell’anno 2017 potranno accedere alla prestazione in commento secondo le modalità già indicate dall’Inail nella circolare 6 novembre 2015, n. 76.
Ricorda inoltre l’Inail, con la Circolare in commento, che la misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per gli anni 2015 e 2016.
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza (per la modulistica, Cfr. circolare Inail 9 settembre 2016, n. 33).
Dovrà, inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e prodotto in originale all’Istituto.