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	<item>
		<title>Pubblicata la versione del Testo Unico 81/08 aggiornata a Luglio/18</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gianluca75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 10:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, le sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella misura prevista dal Decreto Direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018. La versione aggiornata del Testo Unico 81/08 è disponibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-2699" src="http://sgmsrls.com/wp-content/uploads/2018/07/aba6a0a42fd64f959ab97ca0b987e9442018716-300x168.jpg" alt="" width="195" height="109" /></p>
<p>Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, le sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella misura prevista dal Decreto Direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018. La versione aggiornata del Testo Unico 81/08 è disponibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf</p>
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		<item>
		<title>PUBBLICATA LA NUOVA ISO 45001:2018</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gianluca75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 11:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATA LA NUOVA ISO 45001:2018 &#8220;Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro &#8211; Requisiti con istruzioni per l&#8217;uso&#8221;. Lo standard ISO 45001 propone alle organizzazioni un quadro per aumentare la sicurezza dei dipendenti, ridurre i rischi sul posto di lavoro e creare condizioni di lavoro migliori e più tutelate. La norma rispetta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" id="CPH_Content_imgNews" class="News_Image" src="http://www.federforma.it/federforma/Multimedia/2ecf297290354ad3bbe9c58ed2e9ebd72018313.jpg" width="130" height="107" /></p>
<p>PUBBLICATA LA NUOVA ISO 45001:2018 &#8220;Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro &#8211; Requisiti con istruzioni per l&#8217;uso&#8221;. Lo standard ISO 45001 propone alle organizzazioni un quadro per aumentare la sicurezza dei dipendenti, ridurre i rischi sul posto di lavoro e creare condizioni di lavoro migliori e più tutelate. La norma rispetta la struttura comune degli standard sui sistemi di gestione come la ISO 14001 (ambiente) e ISO 9001 (qualità), tenendo comunque in considerazione altri standard del settore e varie norme nazionali e internazionali già applicate nel mondo del lavoro. La ISO 45001 sostituirà la OHSAS 18001, il precedente riferimento internazionale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Le organizzazioni già certificate per OHSAS 18001 avranno tre anni per conformarsi alla nuova norma ISO 45001.</p>
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		<item>
		<title>AGENTI CANCEROGENI: MAGGIORE TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI (DIRETTIVA UE 2017/2398)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gianluca75]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 15:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La Direttiva UE n. 2017/2398 del 12/12/2017, ha modificato la precedente Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, già recepita in Italia con D. Lgs. 81/08 (artt. 233-245). Secondo le nuove disposizioni in materia, il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="" src="http://www.federforma.it/federforma/Multimedia/3c5d83ccaabb4243b67a106ad64b7e152018321.jpg" width="123" height="82" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Direttiva UE n. 2017/2398 del 12/12/2017, ha modificato la precedente Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, già recepita in Italia con D. Lgs. 81/08 (artt. 233-245). Secondo le nuove disposizioni in materia, il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può decidere di continuare la sorveglianza anche al termine dell’esposizione per un periodo di tempo che riterrà opportuno per proteggere la salute del lavoratore interessato. Sono stati aggiornati i valori limite di esposizione, già previsti dalla precedente Direttiva 2004/37/CE e dall’All. XLIII del D. Lgs. 81/08, per agenti cancerogeni e mutageni. Con le nuove regole sono state aggiunte 11 sostanze cancerogene all&#8217;elenco delle sostanze pericolose (come la polvere di silice cristallina respirabile, le fibre ceramiche refrattarie e alcuni composti del cromo esavalente). La Direttiva 2017/2398, entrata in vigore lo scorso 16 gennaio 2018, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2020. L’obiettivo è la migliore tutela dei lavoratori impiegati nel settore edile, nell&#8217;industria chimica, nella lavorazione del legno e nel settore sanitario, dove si riscontrano ancora troppi decessi per malattia professionale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Amianto: al via le domande per le prestazioni agli eredi</title>
		<link>https://sgmsrls.com/amianto-al-via-le-domande-per-le-prestazioni-agli-eredi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amianto-al-via-le-domande-per-le-prestazioni-agli-eredi</link>
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		<dc:creator><![CDATA[gianluca75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sgmsrls.com/amianto-al-via-le-domande-per-le-prestazioni-agli-eredi/">Amianto: al via le domande per le prestazioni agli eredi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sgmsrls.com">SGM s.r.l.s.</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
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			<p>L&#8217;Inail, con Circolare n. 13 del 15 marzo 2017, precisa che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nel corso dell&#8217;anno 2015, sia nel corso dell&#8217;anno 2016 potranno presentare entro il 31 marzo 2017 apposita domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.</p>
<p>La norma generale di riferimento è l&#8217;articolo 1, comma 292, della legge di stabilità 2016, che appunto dispone che le prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell&#8217;amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell&#8217;anno 2015 e dell&#8217;anno 2016 possono essere erogate anche agli eredi.</p>
<p>Come già stabilito nella circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13, resta fermo che gli eredi dei malati deceduti per la suddetta causa nel corso dell&#8217;anno 2017 potranno accedere alla prestazione in commento secondo le modalità già indicate dall&#8217;Inail nella circolare 6 novembre 2015, n. 76.</p>
<p>Ricorda inoltre l&#8217;Inail, con la Circolare in commento, che la misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per gli anni 2015 e 2016.</p>
<p>Per accedere alla prestazione, l&#8217;interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza (per la modulistica, Cfr. circolare Inail 9 settembre 2016, n. 33).</p>
<p>Dovrà, inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l&#8217;indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all&#8217;amianto con l&#8217;insorgenza della patologia.</p>
<p>Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e prodotto in originale all&#8217;Istituto.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</div><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sgmsrls.com/amianto-al-via-le-domande-per-le-prestazioni-agli-eredi/">Amianto: al via le domande per le prestazioni agli eredi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sgmsrls.com">SGM s.r.l.s.</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Aflatossine: un rischio sottovalutato negli ambienti di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gianluca75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bologna, 31 Mar – Le aflatossine, micotossine sintetizzate da funghi che possono proliferare su alcuni alimenti, rappresentano un rischio sottovalutato negli ambienti di lavoro. Se infatti le procedure per il controllo delle aflatossine negli alimenti sono ormai piuttosto consolidate, non vi è ancora piena consapevolezza del rischio di esposizione negli ambienti di lavoro. &#160; Per parlare di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Bologna, 31 Mar – Le <b>aflatossine</b>, micotossine sintetizzate da funghi che possono proliferare su alcuni alimenti, rappresentano un <b>rischio sottovalutato negli ambienti di lavoro</b>.</p>
<p>Se infatti le procedure per il controllo delle aflatossine negli alimenti sono ormai piuttosto consolidate, non vi è ancora piena consapevolezza del rischio di esposizione negli ambienti di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per parlare di aflatossine e dei rischi anche negli ambienti lavorativi si è tenuto il 15 novembre 2016 a Bologna il seminario “<b>Emergenza aflatossine: dal controllo alla prevenzione</b>”: un incontro che ha permesso di condividere le conoscenze attuali sulle <a title="Il rischio professionale dei lavoratori esposti ad aflatossine" href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cancerogeno-mutageno-C-51/il-rischio-professionale-dei-lavoratori-esposti-ad-aflatossine-AR-15763/">aflatossine</a>, sui loro effetti sull’organismo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare durante il lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per soffermarci sul tema della sottovalutazione di questa emergenza nei luoghi di lavoro presentiamo l’intervento “<b>Le aflatossine nei luoghi di lavoro: effetti e scenari di esposizione professionale</b>”, a cura di Fulvio Ferri (Medico del Lavoro &#8211; Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro AUSL di Reggio Emilia).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’intervento indica che “<b>per un operatore della prevenzione la situazione è sorprendente</b>”.</p>
<p>In determinate aziende può avere a che fare con <b>aflatossine cancerogene</b>” (l’intervento riporta le sigle di alcune aflatossine cancerogene):</p>
<p>&#8211; ad azione genotossica (interagiscono direttamente anche con il DNA cellulare);</p>
<p>&#8211; i cui effetti nocivi, sulle popolazioni animali ed umane più esposte per ragioni alimentari” sono “ampiamente noti da anni;</p>
<p>&#8211; che possono giocare un ruolo causale diretto nel 4,6 – 28,2% di tutti i <a title="Piani regionali, malattie professionali e tumori di natura occupazionale" href="http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/piani-regionali-malattie-professionali-tumori-di-natura-occupazionale-AR-15237/">casi di epatocarcinoma</a>;</p>
<p>&#8211; la cui pericolosità è storicamente collegata alla possibile assunzione per via alimentare attraverso cibi contaminati, ma il cui assorbimento nell’organismo, può avvenire anche attraverso la via respiratoria o, addirittura, per via cutanea (almeno sperimentalmente)”.   Tuttavia lo stesso operatore deve constatare una “carente attenzione/conoscenza e scarsa regolamentazione sulla possibile esposizione professionale” ad aflatossine e sulle “modalità di prevenzione dei loro effetti nocivi”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E tale “<b>scarsa attenzione</b>” è dimostrata:</p>
<p>&#8211; dal “limitato numero di studi epidemiologici o approfondimenti sperimentali su effetti sanitari e livelli di esposizione professionale, nelle pur numerose aziende che trattano, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari o mangimi contaminati”;</p>
<p>&#8211; dall’assenza di “qualsiasi normativa specifica di prevenzione a tutela dei lavoratori esposti” e “paradossalmente”, le aflatossine “non sono comprese nella lista UE dei cancerogeni professionali”.</p>
<p>Un unico aggancio normativo specifico in tema di esposizione professionale – continua la relazione – è rappresentato dall’inserimento dal <a title="Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124" href="http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55174">giugno del 2014</a> dell’epatocarcinoma nella lista delle Malattie Professionali, con obbligo di denuncia, in caso di precedente esposizione professionale ad Aflatossina B1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Perché c’è questo “disinteresse” sul rischio aflatossine?</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Secondo il relatore forse perché queste micotossine “sono cancerogeni ‘naturali’, ubiquitari, prodotti da muffe, a cui non è semplice sottrarsi e quindi la loro nocività ‘spaventa meno’. Inoltre la loro presenza suscita minori conflitti/allarmi sociali o discussioni rispetto a quelle indotte da cancerogeni ‘di sintesi’”.</p>
<p>Forse anche perché il problema dell’esposizione alimentare è “particolarmente evidente nei paesi ‘in via di sviluppo’ (Asia, Africa, ..) dove si osservano:</p>
<p>&#8211; incidenze di epatocarcinoma (HCC) indotte dall’elevata contaminazione” dei cibi da aflatossine e “dall’effetto additivo di contemporanea infezione da HBV e HCV (Li-Yu Wang, 2006; Hui-Chen Wu, 2009);</p>
<p>&#8211; ampie fasce di popolazione che non possono permettersi di scartare, o destinare ad altro impiego, i semi e i prodotti della terra più contaminati” da aflatossine.</p>
<p>E d’altronde, continua la relazione, per buona parte di queste popolazioni “la maggiore probabilità, nel medio termine, di morire per epatocarcinoma”, mangiando i prodotti contaminati, “rappresenta l’alternativa possibile alla sicurezza della morte per fame”, se rinunciano a cibarsene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Invece in “occidente”, dove i “limiti di contaminazione sono tenuti in considerazione”, “l’evidenza epidemiologica di <a title="Micotossine negli alimenti: un problema trascurato?" href="http://www.puntosicuro.it/altro-C-80/sicurezza-alimentare-haccp-C-91/micotossine-negli-alimenti-un-problema-trascurato-AR-7352/">danni da aflatossine</a> è più difficile da documentare”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ogni caso l’attenzione alle aflatossine, come fattore di rischio professionale, “è scarsa anche nelle aziende in cui l’<b>esposizione per via inalatoria</b> è consistente”.</p>
<p>Infatti in molte aziende “l’esposizione professionale (per via inalatoria) non è assolutamente trascurabile”. La possibilità che, “una volta inalata, l’aflatossina B1, trasformatasi localmente in epossido, agisca direttamente sul tessuto polmonare, è stata già ampiamente dimostrata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In realtà sono pochi i dati certi sugli <b>effetti dannosi sui lavoratori esposti</b>:</p>
<p>&#8211; “nei Paesi Bassi (lavorazioni di Arachidi): aumento mortalità per ca. vie respiratorie in gruppi di lavoratori esposti ad aflatossine vs. gruppo di non esposti (Hayes RB, 1984);</p>
<p>&#8211; in mangimifici di Danimarca, in addetti con più anzianità (&gt; 10 aa.): <a title="Procedure per lavorare in sicurezza con agenti cancerogeni e mutageni" href="http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cancerogeno-mutageno-C-51/procedure-per-lavorare-in-sicurezza-con-agenti-cancerogeni-mutageni-AR-15544/">eccesso di tumori</a> a fegato, vie biliari, ghiandole salivari e mediastino, rispetto a popolazione generale (Olsen J.H. 1988)”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Quante sono le aziende potenzialmente interessate? Quanti sono i lavoratori potenzialmente esposti? Quali sono i livelli di esposizione?</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per provare a dare una risposta si indica che è interessato soprattutto il <a title="La salute e sicurezza dei lavoratori del settore agroalimentare" href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-alimentare-C-20/la-salute-sicurezza-dei-lavoratori-del-settore-agroalimentare-AR-16696/">comparto agroalimentare</a>, ma non solo. Questi alcuni ambiti lavorativi a rischio: raccolta (mais, …), carico e scarico (porti, autotrasportatori, …), deposito/insilamento, trattamenti meccanici, essiccazione, produzione mangimi, distribuzione agli animali da allevamento, laboratori analisi, produzione di biogas, incenerimento, &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’intervento che ha presentato poi diverse immagini esplicative e i risultati e le indicazioni relative ad alcune indagini svolte da AUSL Reggio Emilia, dall’I.Z.S di Bologna e dall’ISS, riporta, infine, alcune informazioni su <b>cosa fare per tutelare la salute dei lavoratori</b>, con particolare riferimento a:</p>
<p>&#8211; informazione dei lavoratori obbligatoria;</p>
<p>&#8211; applicazione delle buone prassi di prevenzione per evitare/limitare la contaminazione di prodotti, risanare i prodotti contaminati, limitare la dispersione/inquinamento da polveri contaminate, proteggere al meglio ogni individuo esposto;</p>
<p>&#8211; misurare per valutare il rischio residuo e/o l’efficacia delle misure adottate;</p>
<p>&#8211; sorveglianza sanitaria;</p>
<p>&#8211; obbligo di denuncia in caso di epatocarcinoma, in esposto (attuale o ex esposto).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“ <a href="https://www.puntosicuro.it/_resources/161115_Aflatossine%20nei%20luoghi%20di%20lavoro.pdf">Le aflatossine nei luoghi di lavoro: effetti e scenari di esposizione professionale</a>”, a cura di Fulvio Ferri (Medico del Lavoro &#8211; Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro AUSL di Reggio Emilia), intervento al seminario “Emergenza aflatossine: dal controllo alla prevenzione” (formato PDF, 3.59 MB).</p>
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		<title>Prassi, differenze e specificità dell’attività di medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gianluca75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 11:09:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Monza, 31 Mar – “Il medico d&#8217;azienda nell&#8217;esercizio delle proprie attività professionali deve mantenere indipendenza intellettuale e professionale” e nell&#8217;esprimere giudizi o affermazioni, “deve rifuggire da interessi che si possano configurare come ‘conflitti di interesse’, soprattutto quando si tratta di informare il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti nell&#8217;impresa su fattori di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Monza, 31 Mar – “Il medico d&#8217;azienda nell&#8217;esercizio delle proprie attività professionali deve mantenere indipendenza intellettuale e professionale” e nell&#8217;esprimere giudizi o affermazioni, “deve rifuggire da interessi che si possano configurare come ‘conflitti di interesse’, soprattutto quando si tratta di informare il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti nell&#8217;impresa su fattori di rischio o situazioni che mostrano evidenza di pericolo per la salute o la sicurezza”.</p>
<p>Queste indicazioni, tratte dal Codice di comportamento dell’Associazione nazionale medici d’azienda e competenti ( ANMA), approvato il 10 ottobre 1997, sono ricordate in un intervento ad un incontro (Monza, 9 novembre 2016) correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ ATS Brianza.</p>
<p>Nell’intervento “ Aspetti etici legati all’attività di Medico Competente: alcune riflessioni”, a cura del Dr Raffaele Latocca (Direttore UO Medicina del Lavoro – PO S. Gerardo ASST di Monza) si affrontano gli aspetti etici della medicina del lavoro &#8211; con riferimento al “Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro” ICOH e al Codice Anma di Comportamento – e le differenze e specificità del lavoro del medico d’azienda a livello europeo.</p>
<p>Riguardo agli aspetti etici il relatore riporta alcuni punti del Codice di comportamento ANMA dove, ad esempio, si indica che (Art.1) “il medico d&#8217;azienda, competente in quanto provvisto dei requisiti richiesti dalla legge e nominato dal datore di lavoro, è il Medico che, inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell&#8217;impresa, attraverso la specifica conoscenza dell&#8217;organizzazione aziendale, collabora all&#8217;attuazione di quanto necessario affinché l&#8217;attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori”.<br />
Inoltre il medico d&#8217;azienda è un collaboratore diretto del datore di lavoro ed “ha nei suoi confronti un dovere di lealtà basato sulla reciproca libera scelta e sulla reciproca fiducia; il rapporto di lavoro deve essere quindi diretto e formalizzato da apposito contratto che specifichi con chiarezza i rispettivi obblighi, compiti e responsabilità”.</p>
<p>Il codice di comportamento, che si sofferma anche sui rapporti con i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sottolinea che (Art. 7) il medico d&#8217;azienda “ha la responsabilità di formulare il programma di sorveglianza sanitaria e di proporlo al datore di lavoro. Il programma sanitario deve essere ‘leggibile, adeguato e motivato’. Il medico d&#8217;azienda deve assicurare l&#8217;utilizzo di esami biologici e di altri accertamenti tenendo conto della loro sensibilità, specificità e valore produttivo preferendo metodi non invasivi e gli accertamenti che non comportano pericolo per la salute del lavoratore interessato. Nel caso si debba far ricorso ad un esame invasivo è necessario lasciare testimonianza di aver valutato rischi, benefici e di aver acquisito il consenso consapevole del lavoratore”.</p>
<p>E riguardo al giudizio di idoneità alla mansione (Art.9) il medico d&#8217;azienda deve “basare il proprio giudizio sulla conoscenza scientifica e sulla competenza tecnica”.<br />
Inoltre “allorquando viene espresso un giudizio di non idoneità o idoneità limitata alla mansione specifica, questo deve essere formulato su basi documentate ed oggettive e deve essere certificato in modo chiaro e per iscritto. Il medico deve informare in modo circostanziato il lavoratore interessato e deve certificare la notizia al datore di lavoro senza ledere la dignità del lavoratore”.</p>
<p>Rimandando alla lettura integrale del Codice di Comportamento, veniamo invece alle informazioni sulla medicina del lavoro a livello internazionale.</p>
<p>Il relatore presenta alcune indicazioni tratte da un intervento che si è tenuto al 79° Convegno Nazionale SIMLII e che hanno permesso di avere un quadro della sorveglianza sanitaria dei lavoratori in Europa, con riferimento allo stato di applicazione in Europa della Direttiva 89/91.</p>
<p>È stato infatti messo a punto un questionario con 11 domande e distribuito on-line ai referenti dei 28 Paesi dell’UE con invito alla compilazione.</p>
<p>Riprendiamo alcune delle domande e delle risposte (tra parentesi).</p>
<p>Domanda: “Tutti i lavoratori del tuo Paese sono soggetti a sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro o solo alcuni sottogruppi?”.<br />
Queste le risposte:<br />
a) “tutti i lavoratori coinvolti (Bulgaria, Finlandia, Germania, Olanda, UK, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna);<br />
b) solo specifici gruppi selezionati in base all’esposizione a specifici fattori di rischio (Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo, Svezia);<br />
c) In base alle dimensioni dell’Azienda (Malta);<br />
d) In specifiche condizioni di vulnerabilità – giovane età, lavoratrici in gravidanza (Belgio)”.</p>
<p>Domanda “Chi è il soggetto erogatore della sorveglianza sanitaria?”.<br />
Le risposte:<br />
&#8211; “Medico del Lavoro espressamente certificato (Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Slovenia, Spagna e Svezia);<br />
&#8211; Medico del lavoro Specialista non certificato (Finlandia, Olanda);<br />
&#8211; Qualsiasi in medico in possesso di autorizzazione amm.va (Portogallo);<br />
&#8211; Un Medico di Medicina Generale (Repubblica Ceca e Malta);<br />
&#8211; Una infermiera in collaborazione con un medico/specialista (UK)”.</p>
<p>Domanda: “Quali sono i principali obiettivi dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori?”.<br />
Le risposte:<br />
&#8211; “Riduzione delle Malattie Professionali e degli infortuni (Belgio, Irlanda, Germania, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, UK);<br />
&#8211; Promozione della capacità lavorativa sui luoghi di lavoro (Finlandia, Slovenia e Spagna);<br />
&#8211; Ricerca di segni precoci di malattie professionali ed evidenziazione dei fattori di rischio (Bulgaria);<br />
&#8211; Attività svolta per prevenire le malattie professionali, promuovere la salute dei lavoratori e definire l’idoneità alla mansione (Olanda);<br />
&#8211; Definizione dell’idoneità alla mansione (Italia)”.</p>
<p>Rimandando alla lettura delle altre risposte/domande contenute nell’intervento, segnaliamo infine che l’intervento si sofferma in particolare sul medico del lavoro in Francia.</p>
<p>Il sistema francese prevede infatti che “i datori di lavoro del settore privato (la sorveglianza nella Funzione pubblica ha una sua propria organizzazione) debbano organizzare a proprie spese la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, sotto il controllo sociale e dello Stato”.<br />
Si indica che “vi sono in Francia 6500 medici del lavoro e 10000 operatori sanitari per seguire almeno 15 milioni di lavoratori, che sono inquadrati in 943 servizi di salute sul lavoro a vocazione multidisciplinare” e che sono organizzati come “Servizi autonomi all&#8217;interno delle imprese” o come “Servizi interaziendali”. Questi ultimi sono “associazioni non a scopo di lucro amministrate prevalentemente da rappresentanti dei datori di lavoro” e sono sottoposti al “controllo sociale di una commissione di controllo paritaria composta da rappresentanti delle imprese e dei lavoratori”.</p>
<p>Concludiamo segnalando, come riportato nella relazione, che “l&#8217;ottanta per cento dei lavoratori in Francia sono seguiti dai servizi interaziendali” e rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento che si soffermano anche sulle specificità dei compiti del medico del lavoro.</p>
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